Imposta Comunale immobili
cos'è
Il Decreto Legislativo n. 504/92 ha istituito l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili.
Il proprietario, l’usufruttuario o il titolare di altro diritto reale deve pagare questa imposta, per ogni immobile posseduto, al Comune dove è situato l’immobile. L’imposta non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili rientranti nelle categorie
catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi).
Nel concetto di immobile rientrano: i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli.
Ogni anno il Consiglio Comunale determina l’aliquota da applicare per il pagamento dell’Imposta insieme alle agevolazioni previste per determinate categorie di cittadini.
Per conoscere le aliquote di tutti i Comuni d’Italia il cittadino può consultare il sito dell’ANCI www.anci.it.
La denuncia ICI va presentata nei seguenti casi:
- quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (come nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, o di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale).
- quando sono oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico (Mui), adoperato dai notai per registrare, trascrivere, iscrivere, annotare nei registri immobiliari.
- il Comune non è in grado di acquisire le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo (quando, ad esempio l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria, il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa o l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato).
Regolamento ICI
Delibera di C.C. approvazione bilancio anno 2011
Manifesto ICI
Valori parametri aree fabbricabili
Coefficienti riduzione aree edificabili
chi pagaAl pagamento dell’ICI sono tenuti:
• il proprietario dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli;
• il titolare dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione sugli immobili suddetti;
• il superficiario, l’enfiteuta (ovvero chi gode di un diritto reale su un fondo che appartiene ad un altro soggetto, ed il locatario finanziario
• il Concessionario di immobili insistenti su aree demaniali;
• il socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli ancorché in via provvisoria;
• l’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
• il coniuge superstite per diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza coniugale, ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile;
• non è assimilabile a diritto reale quello che spetta al coniuge divorziato, in via di separazione o separato consensualmente o giudizialmente, sulla casa già residenza coniugale, assegnatagli con provvedimento del Tribunale. Pertanto, indipendentemente dall’assegnazione, ciascun coniuge deve effettuare il pagamento dell’imposta secondo la propria percentuale di titolarità;
come si calcolaFabbricati
Per i fabbricati già iscritti al Catasto bisogna moltiplicare il valore catastale rivalutato del 5% per l’aliquota deliberata dal Comune.
Per determinare il valore catastale del fabbricato è necessario moltiplicare la rendita catastale per i seguenti elementi:
• x 100 se si tratta di un’abitazione (categorie A, C escluse A/10 e C/1 );
• x 140 se si tratta di un immobile di categoria B;
• x 50 se si tratta di uffici (categorie A/10 e D);
• x 34 se si tratta di negozi (categoria C/1).
Aree fabbricabili
Per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio.
Il valore dell’area fabbricabile è quello di mercato calcolato sulla base di:
• zona territoriale di ubicazione;
• indice di edificabilità;
• destinazione d’uso consentita;
• oneri adattamento terreno;
• prezzi medi di mercato.
Per calcolare l’ICI bisogna moltiplicare il valore dell’area per l’aliquota deliberata dal Comune.
Terreni agricoli
Per terreno agricolo soggetto all’ICI si intende il terreno adibito ad attività di coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o vendita o cessione di prodotti agricoli rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura.
Il valore catastale si ottiene moltiplicando il reddito dominicale catastale per 75, rivalutato del 25%.
come si pagaL’ICI può essere versata:
• presso gli uffici postali (con bollettino c/c n. 12346706 intestato a: Comune di Fasano - Servizio riscossione ICI - Imposta Comunale Immobili o modello F24);
• presso gli sportelli bancari (con modello F24);
RAVVEDIMENTO OPEROSO (regolarizzazione volontaria dell'imposta non versata)
Il contribuente che si accorge di aver omesso o pagato in maniera insufficiente il proprio tributo può regolarizzare volontariamente la sua posizione, entro i termini per la presentazione della dichiarazione dell'ICI e prima che sia notificato l'avviso di accertamento.
Il contribuente in questi casi deve provvedere contestualmente al versamento:
• del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
• della sanzione ridotta, come previsto dal Decreto Legislativo n.472 del 1997 e successive interazioni e/o modifiche;
• degli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, come previsto dalla suddetta normativa.
quando si pagaL’ICI si paga in due rate:
• la prima rata si paga entro il 16 del mese di giugno, versando un acconto pari al 50% dell’imposta dovuta ed applicando l’aliquota relativa all’anno precedente;
• la seconda rata entro il 16 del mese di dicembre, versando il saldo dell’imposta complessiva dovuta per l’intero anno in corso sottraendo l’acconto versato per la prima rata;
• anche le eventuali detrazioni vanno divise tra la prima e la seconda rata.
L’ICI può essere versata anche in un’unica soluzione entro il 16 del mese di giugno.
Modello ICI