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Pubblicita' e Affissioni - responsabile dott. Pierluigi CAROLI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Cosa sono e chi li paga

L'imposta comunale sulla pubblicità è una imposta consistente in una tariffa deliberata dal comune nel rispetto dei limiti della sua classe di appartenenza, come definita in base al numero di abitanti. Questa imposta colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto di applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita. Il Soggetto attivo è rappresentato dal comune sul cui territorio vengono esposte le varie tipologie di pubblicità. Il Soggetto passivo, cioè colui che è tenuto al pagamento in via principale, è rappresentato da chi dispone del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso. Il soggetto passivo è tenuto presentare apposita dichiarazione dei mezzi pubblicitari che dovrà esporre, indicandone le caratteristiche, la durata e l'ubicazione. Tale dichiarazione avrà valore anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni da cui possa derivare un diverso ammontare dell'imposta dovuta. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
ll servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti su appositi spazi presenti sul territorio comunale.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è dunque dovuto da tutti che commissionano pubbliche affissioni sugli appositi spazi presenti sul territorio comunale.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività'.
Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

 

NewDetermina dirigenziale n. 601 del 03/04/2019 - Disposizioni organizzative in ordine alle dimensioni degli annunci relativi a funerali ed altre ricorrenze

 

TARIFFE

ANNO 2020
TARIFFE ICP e Pubbliche Affissioni anno 2020

 

ANNO 2019

TARIFFE ICP e Pubbliche Affissioni anno 2019

 

ANNO 2018

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 42) ha stabilito che per l’anno in corso è sospesa l’efficacia delle deliberazioni di comuni e regioni che prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori delle aliquote già deliberate per il 2015. La norma, cosiddetta blocca tributi, impone pertanto agli enti impositori di non approvare aumenti tariffari per il 2018.
 

TARIFFE ICP e Pubbliche Affissioni anno 2018

 

Normativa di riferimento

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Allegato B) alla Delibera di C.C. n. 53 del 10/10/2011-REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni