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Home » L'Amministrazione » Elezioni e Referendum » Elezioni politiche del 4 marzo 2018 » Voto per gli elettori temporaneamente all'estero

Voto per gli elettori temporaneamente all'estero

Elettori temporaneamente residenti all’estero

L’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dall’art. 2, comma 37, della legge 6 maggio 2015, n. 52, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, entro il 31 gennaio 2018, in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune:

- per posta

- per telefax  allo 080 4394268

- per e-mail a servizioelettorale@comune.fasano.br.it

- per PEC a comunefasano@pec.rupar.puglia.it

oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E’ disponibile l’apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Modulo opzione politiche 2018 - Voto elettori temporaneamente all'estero (pdf editabile, dal sito dell'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi)


Tale modello - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori - consente l’utilizzazione da parte di tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 bis.

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