ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2024Aliquote IMU 2024
Deliberazione Consiglio Comunale n. 113-16/11/2023
L'IMU è l'Imposta Municipale Unica, o propria, istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.
Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU").
In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.
Con la Legge di Bilancio 2020 (Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.
APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2021 (Deliberazione del Consiglio Comunale n°104 del 26.11.2020)
SINTESI DELLE NOVITÀ IMU 2022
Dichiarazione IMU anno 2021 entro il 31 dicembre 2022Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno di imposta 2021.
Il differimento non è stato previsto, invece, per gli enti non commerciali, pubblici e privati, possessori di immobili soggetti alle regole di esenzione parziale o totale ai fini Imu per l'anno d'imposta 2021. Questi enti, infatti, per rinnovare la dimostrazione della condizione di spettanza dell'esenzione totale o parziale dei beni posseduti e utilizzati, devono comunque presentare la dichiarazione Imu 2022 Enc, entro il 30 giugno secondo la modulistica del Dm 26 giugno 2014 provvisoriamente utilizzabile. Se non vi provvedono possono contare sul ravvedimento, che evita l'omissione, presentando la dichiarazione tardiva entro il 28 settembre 2022.
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ALIQUOTE ANNO 2021, ANNO 2022 EANNO 2023
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): | 4,00 per mille |
Immobili posseduti da soggetti AIRE: |
4,60 per mille |
Immobili non produttivi di reddito fondiario: | 7,60 per mille |
Immobili soggetti IRES: | 7,60 per mille |
Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici: | 7,60 per mille |
Fabbricati categoria D: | 7,60 per mille |
Immobili locati: | 7,60 per mille |
Aliquota base per tutte le fattispecie diverse dalle precedenti: | 10,60 per mille. |
Fabbricati rurali ad uso strumentale: | 0 per mille |
Fabbricati di imprese costruttrici destinate alla vendita, finché permane tale destinazione e gli immobili non siano locati: | 0 per mille |
Per l’anno 2022 le scadenze sono mercoledì 16 giugno e giovedì 16 dicembre
È prevista l’esenzione dell’IMU per i seguenti immobili:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto), posseduti e utilizzati:
Per il biennio 2021/2022, sono esonerati, ai fini IMU, (come previsto dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020), gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa agli immobili:
ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA DA COVID-19 - TABELLA RIASSUNTIVA
La base imponibile, ai fini IMU, è ridotta del 50% per le seguenti tipologie di fabbricati:
IMU SUI TERRENI AGRICOLI
Sono esenti i terreni ubicati nell’elenco dei Comuni, incluso il Comune di Fasano, contenuto nella circolare 9 del 1993. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli indipendentemente da dove siano ubicati. Sono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Per tutte le altre tipologie di terreni l’aliquota è quella base, pari al 10,6 per mille.
Definizione del territorio svantaggiato del Comune di Fasano
AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO D’USO
È prevista una riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Sono esclusi dalla riduzione gli immobili classificati in A1, A8 e A9. Per accedere al beneficio della parziale riduzione del pagamento Imu, il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune dove è localizzato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio fiscale si applica anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile non di lusso nello stesso comune che venga da lui destinato ad abitazione principale.
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’agevolazione Imu anche al coniuge del comodatario defunto, ma soltanto qualora siano presenti figli minori.
IMU SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
Per l’unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. L’agevolazione è valida per una sola unità immobiliare. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti con la Risoluzione n. 5/DF.
Per i pagamenti in via ordinaria o attraverso ravvedimento si rinvia alla sezione:
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