Denuncia di decesso

Servizio attivo

Registrazione degli atti di morte.


A chi è rivolto

La denuncia di decesso può essere effettuata da cittadini residenti e non residenti, agenzie funebri,  da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria.

Descrizione

Gli Uffici di Stato Civile sono tenuti a gestire il  registro degli atti di morte come previsto dal regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Il registro di Morte viene aggiornato ogni qualvolta viene effettuata una denuncia di decesso e precisamente nei seguenti casi:

  • a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;
  • b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
  • c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
  • d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Nei medesimi archivi si trascrivono:

  • a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
  • b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
  • c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.

 La normativa di riferimento per questo servizio è il DPR 3 Novembre 2000 n. 396, e il Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990), che completa il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934)

Come fare

La denuncia di morte può essere effettuata da uno dei congiunti o da persona convivente con il defuno o da un loro delegato (agenzie funebri) fisicamente presso gli sportelli dello stato civile o trasmessa via Pec al protocollo del Comune (ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria).

Cosa serve

Per effettuare una denuncia di morte occorre esibire certificato necroscopico di morte.

Nel caso di presentazione di morte da parte delle agenzie funebre va anche esibita la delega da parte de familiari.

Nel caso di morte in ospedale o casa di cura o di riposo deve essere anche trasmesso un avviso di morte.

Nel caso di morte violenta occorre il nullaosta della Procura della Repubblica.

Cosa si ottiene

Al cittadino legittimato su richesta vengono rilasciati:

  • certificati di morte
  • estratti di morte
  • copie integrali dell'atto di morte.

Tempi e scadenze

Non previste.

Quanto costa

Non previsti.

Procedure collegate all'esito

Per avere informazioni circa l'avvenuta registrazione del decesso di un cittadino ci si rivolge agli operatori dei servizi demografici in presenza, telefonicamente o via Pec.

Accedi al servizio

Servizi Demografici

Piazza Ciaia 25, 72015 Fasano (BR)

PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Email: anagrafe@comune.fasano.br.it

Email: statocivile@comune.fasano.br.it

Email: servizioelettorale@comune.fasano.br.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

La presentazione della denuncia di morte può avvenire non prima delle 24 ore ed entro le 30 dal decesso.

Copertura geografica

Deceduti nel Comune di Fasano e cittadini residenti all'estero, iscritti nel registro AIRE del Comune di Fasano.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Email: anagrafe@comune.fasano.br.it

Email: statocivile@comune.fasano.br.it

Email: servizioelettorale@comune.fasano.br.it

Unità organizzativa responsabile

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PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

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Pagina aggiornata il Gio 19 Marzo, 2026 3:55 pm