Punti di contatto diretto per il servizio
Email: statocivile@comune.fasano.br.itTelefono: + 39 080 4394 264
Email: anagrafe@comune.fasano.br.it
Telefono: +39 080 4394 256
Telefono: +39 080 4394 257
I destinatari del servizio sono i cittadini residenti o non residenti che hanno contratto matrimonio nel Comune di Fasano o residenti a che abbiano cotratto matrimonio in altro comune.
Nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la richiesta di conciliazione deve essere inoltrata e sottoscritta da entrambi gli interessati alla presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.
Gli Uffici di Stato Civile sono tenuti a gestire sul registro degli atti di Matrimonio le separazioni ed i divorzi e le conciliazioni come previsto dal regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), dal Codice Civile e dalla legge 20 maggio 2016 n.76.
Nel caso della separazione lo stato civile dei coniugi resta invariato sino alla eventuale data del divorzio.
E' inoltre prevista la Riconciliazione di coniugi separati.
La richiesta di Riconciliazione può essere effettuata direttamente dagli interessati di comune accordo davanti all'Ufficiale di stato Civile, per far cessare gli effetti della separazione e viene annotata sull'atto di matrimonio.
La normativa che disciplina questo servizio è la seguente:
Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
Codice Civile
D.P.R. n.445/2000
Art. 154 codice civile
Art. 157 codice civile
La Corte di Cassazione con sentenza dell'11 marzo del 2021, n.6820
La richiesta di riconciliazione può essere resa direttamente dagli interessati davanti all'Ufficiale di Stato Civile, nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
La richiesta di avvio del procedimento deve essere inoltrata da entrambi i coniugi all'Ufficiale di Stato Civile, utilizzando il modulo in allegato, corredato dalla fotocopia dei documenti di riconoscimento.
Effettuate le verifiche previste dalla legge, si effettua un incontro alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, in cui gli interessati sottoscrivono la volontà di entrambi i coniugi di riconciliarsi, ai sensi dell'art.154 e 157 del codice civile.
Per attivare il servizio richiesto occorre presentare richiesta di avvio del procedimento, come da modello allegato, corredata da copia dei documenti di riconoscimento di entrambi gli interessati.
Nel caso di avvenuta conciliazione si ottiene l'annotazione sul relativo atto di matrimonio con possibilità di certificazione e la cessazione degli effetti della separazione.
Non previsti.
Dichiarazione di riconciliazione ai sensi dell'art. 157 del Codice Civile
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