Punti di contatto diretto per il servizio
Telefono: + 39 080 4394 264Email: isabellatedesco@comune.fasano.br.it
I destinatari del servizio sono i cittadini residenti o non residenti che hanno contratto matrimonio nel Comune di Fasano.
Gli Uffici di Stato Civile sono tenuti a gestire sul registro degli atti di Matrimonio le separazioni ed i divorzi come previsto dal regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), dal Codice Civile e dalla legge 20 maggio 2016 n.76.
Legge n. 898/1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), modificata nel tempo, in particolare dalla legge 55/2015 che ha introdotto il cosiddetto "divorzio breve". Altre normative importanti includono il codice civile, che disciplina la separazione, e il decreto-legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014) che ha introdotto procedure più rapide come la negoziazione assistita e il divorzio in Comune.
Il registro dei Matrimoni viene aggiornato ogni qualvolta vi è una separazione o un divorzio.
Nel caso della separazione lo stato civile dei coniugi resta invariato sino alla eventuale data del divorzio.
Nel caso di divorzio (Scioglimento in caso di matrimonio civile e Cessazione effetti Civili in caso di matrimonio religioso) lo stato civile viene modificato da coniugato a divorziato o stato libero.
La richiesta di separazione, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e delle eventuali modifiche alle stesse può essere effettuata direttamente dagli interessati davanti all'Ufficiale di stato Civile, nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
In tutti gli altri casi previsti dalla legge la richiesta di separazione, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e delle eventuali modifiche alle stesse deve essere effettuata al tribunale competente, che in seguito alla sentenza trasmette all'Ufficio di Stato Civile la documentazione necessaria per effettuare l'aggiornamento dei registri e l'eventuale avvenuta modifica dello stato civile degli interessati.
La normativa di riferimento che disciplina il servizio è la seguente:
Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
La richiesta di separazione, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e delle eventuali modifiche alle stesse può essere effettuata direttamente dagli interessati davanti all'Ufficiale di stato Civile, nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
La richiesta di avvio del procedimento deve essere inoltrata da entrambi i coniugi in presenza all'Ufficiale di Stato Civile, utilizzando il modulo in allegato, corredato: - dalla dichiarazione sostitutiva anch'essa in allegato:
- fotocopia dei documenti di riconoscimento.
Effettuate le verifiche previste dalla legge:
Dopo la separazione e prima del perfezionamento del divorzio è possibile, ai sensi dell'art.47 del DPR 28,12,20000 n.445, presentare all'Ufficiale di Stato Civile dichiarazione di Conciliazione, sottoscritta da entrambi gli interessati, utilizzando il modello allegato corredato delle copie dei documenti di riconoscimento di entrambi gli interessati.
Per attivare il servizio richiesto occorre presentare richiesta di avvio del procedimento, come da modello allegato, corredata dalla dichiarazione sostitutiva riportata in allegato e da copia dei documenti di riconoscimento di entrambi gli interessati.
Nel caso di separazione si ottiene l'annotazione sul relativo atto di matrimonio con possibilità di certificazione.
Nel caso di Scioglimento o Cessazione degli effetti civili del matrimonio si ottengono le annotazioni sui relativi atti di matrimonio e nascita con possibilità di certificazioni; inoltre in questo caso viene aggiornato lo stato civile di entrambi gli interessati da "coniugato" a "Divorziato" o "di Stato Libero".
Non previste.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Divorzio
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