Separazioni e Divorzi

Servizio attivo

Separazioni, Scioglimento, Cessazione degli effetti civili del Matrimonio.


A chi è rivolto

I destinatari del servizio sono i cittadini residenti o non residenti che hanno contratto matrimonio nel Comune di Fasano.

Chi può presentare

Nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la richiesta di separazione o divorzio deve essere inoltrata e sottoscritta da entrambi gli interessati alla presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Descrizione

Gli Uffici di Stato Civile sono tenuti a gestire sul  registro degli atti di Matrimonio le separazioni ed i divorzi come previsto dal regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), dal Codice Civile e dalla legge 20 maggio 2016 n.76.
Legge n. 898/1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), modificata nel tempo, in particolare dalla legge 55/2015 che ha introdotto il cosiddetto "divorzio breve". Altre normative importanti includono il codice civile, che disciplina la separazione, e il decreto-legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014) che ha introdotto procedure più rapide come la negoziazione assistita e il divorzio in Comune. 
Il registro dei Matrimoni viene aggiornato ogni qualvolta vi è una separazione o un divorzio.
Nel caso della separazione lo stato civile dei coniugi resta invariato sino alla eventuale data del divorzio.
Nel caso di divorzio (Scioglimento in caso di matrimonio civile e Cessazione effetti Civili in caso di matrimonio religioso) lo stato civile viene modificato da coniugato a divorziato o stato libero. 
La richiesta di separazione, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e delle eventuali modifiche alle stesse può essere effettuata direttamente dagli interessati davanti all'Ufficiale di stato Civile, nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
In tutti gli altri casi previsti dalla legge la richiesta di separazione, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e delle eventuali modifiche alle stesse deve essere effettuata al tribunale competente, che in seguito alla sentenza trasmette all'Ufficio di Stato Civile la documentazione necessaria per effettuare l'aggiornamento dei registri e l'eventuale avvenuta modifica dello stato civile degli interessati.

La normativa di riferimento che disciplina il servizio è la seguente:

Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

Codice Civile

D.P.R. n.445/2000

 

Come fare

La richiesta di separazione, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e delle eventuali modifiche alle stesse può essere effettuata direttamente dagli interessati davanti all'Ufficiale di stato Civile, nei casi previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

La richiesta di avvio del procedimento deve essere inoltrata da entrambi i coniugi in presenza all'Ufficiale di Stato Civile, utilizzando il modulo in allegato, corredato: - dalla dichiarazione sostitutiva anch'essa in allegato:
- fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Effettuate le verifiche previste dalla legge:

  • 1) Si effettua un primo incontro alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile, in cui gli interessati sottoscrivono l'avvio del procedimento, che riporta la data fissata per un secondo incontro a distanza di almeno trenta giorni dal primo;
  • 2) Nel secondo incontro, sempre alla presenza dell'Ufficiale dello Stato Civile, si conferma la volontà di entrambi i coniugi di concludere l'iter richiesto (Separazione, Scioglimento o Cessazione degli effetti civili del matrimonio).


Dopo la separazione e prima del perfezionamento del divorzio è possibile, ai sensi dell'art.47 del DPR 28,12,20000 n.445, presentare all'Ufficiale di Stato Civile dichiarazione di Conciliazione, sottoscritta da entrambi gli interessati, utilizzando il modello allegato corredato delle copie dei documenti di riconoscimento di entrambi gli interessati.

Cosa serve

Per attivare il servizio richiesto occorre presentare richiesta di avvio del procedimento, come da modello allegato, corredata dalla dichiarazione sostitutiva riportata in allegato e da copia dei documenti di riconoscimento di entrambi gli interessati.

Cosa si ottiene

Nel caso di separazione si ottiene l'annotazione sul relativo atto di matrimonio con possibilità di certificazione.
Nel caso di Scioglimento o Cessazione degli effetti civili del matrimonio si ottengono  le annotazioni sui relativi atti di matrimonio e nascita con possibilità di certificazioni; inoltre in questo caso viene aggiornato lo stato civile di entrambi gli interessati da "coniugato" a "Divorziato" o "di Stato Libero".

Tempi e scadenze

Non previste.

Quanto costa

Per usufruire del servizio occorre effettuare un versamento tramite PagoPA di Euro 16,00.

Procedure collegate all'esito

Per avere informazioni circa l'iter della pratica e l'esito della stessa occorre rivolgersi fisicamente o telefonicamente agli uffici dello stato civile del comune di Fasano.

Accedi al servizio

Servizi Demografici

Piazza Ciaia 25, 72015 Fasano (BR)

PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Email: anagrafe@comune.fasano.br.it

Email: statocivile@comune.fasano.br.it

Email: servizioelettorale@comune.fasano.br.it

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Cittadini residenti e non residenti, italiani e stranieri.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il Gio 19 Marzo, 2026 3:55 pm