Gli Uffici di Stato Civile sono tenuti a gestire il registro degli atti di Matrimonio come previsto dal regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) e dal Codice Civile.
Il registro dei Matrimoni viene aggiornato ogni qualvolta viene celebrato un matrimonio.
Prima di sposarsi i nubendi devono richiedere nel Comune di residenza di uno dei due" le pubblicazioni" che devono essere esposte all'albo per otto giorni consecutive e restare depositate per tre giorni.
I matrimonio civili vengono celebrati dal Sindaco, dagli Ufficiali di Stato Civile da esso delegati o da cittadini con i requisiti previsti dalla leggi, individuati dai nubendi e delegati dal Sindaco. Possono sposarsi con matrimonio civile:
- Cittadini maggiorenni di stato libero, ossia non legati da precedente matrimonio o unione civile, non legati da vincoli di parentela, affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile;
- Cittadini già coniugati che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili o scioglimento del precedente matrimonio;
- Cittadini tra i 16 e i 18 anni che hanno ottenuto l'autorizzazione del tribunale dei minori.
I matrimoni concordatari e di altri culti vengono celebrati dai rispetti ministri di culto.
I matrimoni civili possono essere celebrati nelle seguenti sedi:
- Sala di rappresentanza di palazzo di città;
- Palazzo Pezzolla;
- Il Minareto;
- Il Faro;
- Sala Circoscrizionale di Pezze di Greco e Montalbano;
- Chiostro dei Minori Osservanti.
La normativa di riferimento che disciplina questo servizio è la seguente:
Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
Codice Civile (in particolare gli articoli da 79 a 230)
l'art.29 della Costituzione, che sancisce il matrimonio come società fondata sull'uguaglianza dei coniugi
Per i matrimoni religiosi con effetti civili, si applicano le leggi speciali derivanti dai Concordati con la Santa Sede - Accordo di Villa Madama, Legge n°121/1985
I matrimoni civili possono essere celebrati anche nelle case comunali esterne convenzionate,riportate nel file allegato.
Possono sposarsi con matrimonio concordario o altri culti ammessi:
- Cittadini maggiorenni di stato libero, ossia che non sono legati da precedente matrimonio, che non sono legati da vincoli di parentela, affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dalla legge;
- Cittadini già coniugati con matrimonio concordatario o con altri culti ammessi, che hanno ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio;
- Cittadini che precedentemente hanno contratto solo il rito civile;
- Cittadini tra i 16 e i 18 anni che hanno ottenuto l'autorizzazione del tribunale dei minori.